Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Confettura, gelatina, marmellata, crema di marroni, prodotto da spalmare sul pane, marmellata di panetteria e confettura di latte
Sezione 2: Marmellata, marmellata-gelatina
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Art. 141 Requisiti

1 Per la fabbricazione di 1000 g di marmellata devono essere utilizzati almeno 200 g di agrumi. Di essi almeno 75 g devono provenire dall’endocarpo.

2 La marmellata e la marmellata-gelatina devono contenere almeno il 60 per cento di materia secca solubile (valore rifrattometrico). Sono eccettuati i prodotti in cui le sorte di zuccheri sono sostituite, interamente o parzialmente, con edulcoranti.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.


Stato 1° novembre 2010
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