Capitolo 5: Confettura, gelatina, marmellata, crema di marroni, prodotto da spalmare sul pane, marmellata di panetteria e confettura di latte
Sezione 2: Marmellata, marmellata-gelatina
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Art. 13 Definizioni
1 La marmellata è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, sorte di zuccheri e uno o più dei seguenti prodotti ottenuti da agrumi: polpa, purea di frutta, succo, estratti acquosi, buccia.1
2 La marmellata-gelatina è la marmellata totalmente esente da sostanze insolubili, salvo eventuali esigui quantitativi di buccia tagliata finemente.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
Stato 1° novembre 2010
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