Capitolo 5: Confettura, gelatina, marmellata, crema di marroni, prodotto da spalmare sul pane, marmellata di panetteria e confettura di latte
Sezione 1: Confettura e gelatina
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Art. 111 Campo d’applicazione e definizioni
1 La disposizioni del presente capitolo concernenti la frutta si applicano anche:
- a.
- ai pomodori, alle parti commestibili dei gambi di rabarbaro, alle carote, alle patate dolci, ai cetrioli, alle zucche, ai meloni e alle angurie;
- b.
- alle radici commestibili di zenzero, fresche o conservate.
2 La polpa (polpa di frutta) è la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; può essere tagliata a pezzi o schiacciata, ma non ridotta in purea.
3 La purea di frutta è la parte commestibile del frutto intero, se necessario sbucciato o privato dei semi, ridotto in purea mediante passaverdura o con un procedimento simile.
4 Per estratti acquosi di frutti s’intende l’intera parte del frutto solubile in acqua, eccettuate le perdite tecnicamente inevitabili.
5 La confettura è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di sorte di zuccheri, polpa o purea di frutta di una o più specie di frutti e acqua.
6 La confettura extra è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di sorte di zuccheri, polpa non concentrata di una o più specie di frutti e acqua.
7 La gelatina e la gelatina extra sono mescolanze, sufficientemente gelificate, di sorte di zuccheri nonché di succo o di estratti acquosi di una o più specie di frutti.
8 La confettura e la gelatina di Morinda citrifolia (noni) possono contenere al massimo 133 g di purea di frutti del noni per 100 g di prodotto finito, in base alla quantità prima della trasformazione da cui si ottiene un peso finale del prodotto di 100 g, rispettivamente di 30 g al massimo di concentrato di frutti del noni per 100 g di prodotto finito. I requisiti relativi alla purea e al concentrato di frutti del noni devono adempiere i requisiti di cui nell’allegato 1 della decisione 2010/228/UE2.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
2 Dec. 2010/228/UE della Commissione, del 21 apr. 2010, che autorizza l’immissione sul mercato di purea e concentrato dei frutti di Morinda citrifolia quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 102 del 23.04.2010, pag. 49.