Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Conserve di frutta e di verdura
< Art. 9 Procedimenti ammessi, conservazione
> Art. 11 Campo d’applicazione e definizioni

Art. 10 Requisiti

1 Le conserve umide (acidule o acide) possono contenere, per la conservazione, bevande spiritose, oli vegetali, aceto di fermentazione, sale commestibile nonché sorte di zuccheri. Inoltre è permessa l’aggiunta di spezie e di erbe.

2 Nelle conserve di spinaci designate come pronte per la cottura o in modo simile, il contenuto di farina non può superare il 2 per cento in massa, calcolato come amido anidro.

3 La frutta secca può contenere, per la conservazione, oltre agli additivi ammessi, anche sale commestibile o sorte di zuccheri.

4 Alla verdura essiccata può essere aggiunto sale commestibile.


Stato 1° novembre 2010
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