Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione
> Art. 2 Definizione
Art. 1
1 La presente ordinanza definisce le derrate alimentari seguenti, ne stabilisce i requisiti e ne disciplina la caratterizzazione particolare:
- a.
- frutta;
- b.
- verdura;
- c.
- conserve di frutta e di verdura;
- d.
- confettura e gelatina;
- e.
- marmellata e marmellata-gelatina;
- f.
- crema di marroni;
- g.
- prodotto da spalmare sul pane;
- h.
- marmellata di panetteria;
- i.
- confettura di latte.
2 La presente ordinanza disciplina inoltre gli ingredienti ammessi, nonché il trattamento e la conservazione dei prodotti di partenza.
Stato 1° novembre 2010
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