Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione
> Art. 2 Definizione

Art. 1

1 La presente ordinanza definisce le derrate alimentari seguenti, ne stabilisce i requisiti e ne disciplina la caratterizzazione particolare:

a.
frutta;
b.
verdura;
c.
conserve di frutta e di verdura;
d.
confettura e gelatina;
e.
marmellata e marmellata-gelatina;
f.
crema di marroni;
g.
prodotto da spalmare sul pane;
h.
marmellata di panetteria;
i.
confettura di latte.

2 La presente ordinanza disciplina inoltre gli ingredienti ammessi, nonché il trattamento e la conservazione dei prodotti di partenza.


Stato 1° novembre 2010
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