Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

817.02

Ordinanza
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

(ODerr)

del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari (LDerr); visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20032 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 20094 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),6

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Responsabile

Capitolo 2: Derrate alimentari

Sezione 1: Derrate alimentari ammesse

Art. 4 Derrate alimentari specificate

Art. 5 Derrate alimentari non specificate

Art. 6 Procedura di autorizzazione

Art. 7 Test di mercato

Sezione 2: Principi

Art. 8 Requisiti generali

Art. 9 Materie prime, prodotti intermedi e semilavorati

Art. 10 Divieto d’inganno

Art. 11 Limitazioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche

Art. 11a Limitazioni della pubblicità degli alimenti per lattanti

Art. 12 Obbligo di notificazione

Art. 13 Obbligo di autorizzazione per aziende

Sezione 3: Sostanze e aggiunte

Art. 14 Componenti

Art. 15 Additivi

Art. 16 Coadiuvanti tecnologici

Art. 17 Ingredienti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate

Art. 18 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili alle derrate alimentari

Sezione 4: Procedimenti tecnologici

Art. 19 Procedimenti atti a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica

Art. 20 Procedimenti soggetti ad autorizzazione

Sezione 5: Organismi geneticamente modificati

Art. 21 Definizione

Art. 22 Obbligo di autorizzazione

Art. 23 Tolleranza

Art. 24 Obbligo di documentare

Art. 25 Separazione del flusso di merci

Sezione 6: Caratterizzazione delle derrate alimentari

Art. 26 Derrate alimentari preimballate

Art. 27 Derrate alimentari offerte sfuse

Art. 28 Materie prime, prodotti intermedi e semilavorati

Art. 29 Indicazioni riguardanti il valore nutritivo

Capitolo 3: Oggetti d’uso

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 30 Principio

Art. 31 Caratterizzazione, pubblicità e imballaggio

Art. 32 Test di mercato

Sezione 2: Oggetti d’uso

Art. 33 Definizione

Art. 34 Requisiti

Sezione 3: Cosmetici

Art. 35 Definizione e requisiti

Art. 36 Imballaggi per cosmetici

Sezione 4: Oggetti a contatto con le mucose, la pelle, i capelli o i peli

Art. 37 Requisiti generali

Art. 38 Oggetti per lattanti e bambini piccoli

Art. 39 Migrazione di sostanze tossiche o allergeniche da oggetti d’uso che vengono a contatto con il corpo umano

Art. 40 Piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini

Art. 41 Lenti a contatto cosmetiche afocali

Art. 42 Materiali tessili e prodotti di pelletteria

Sezione 5: Giocattoli e oggetti d’uso per bambini

Art. 43 Giocattoli

Art. 44 Colori per dipingere, articoli per disegno e pittura

Sezione 6: Generatori aerosol (bombole spray)7

Art. 45

Sezione 7: Candele, fiammiferi, accendini, articoli per scherzi

Art. 46

Sezione 2: Controlli ufficiali

Art. 56 Controlli regolari e basati su una valutazione del rischio

Art. 57 Prelievo di campioni

Art. 58 Esecuzione della campionatura

Art. 59 Rimborso

Art. 60 Vigilanza sull’esecuzione

Art. 61 Manuale delle derrate alimentari

Art. 62 Requisiti dei laboratori e degli ispettorati

Art. 63 Requisiti posti alle persone incaricate di svolgere i controlli ufficiali

Art. 64 Piano di controllo nazionale pluriennale

Art. 65 Piani di emergenza

Art. 65a Monitoraggio per la lotta contro gli agenti zoonotici

Art. 65b Sorveglianza per la lotta contro le resistenze agli antibiotici

Art. 66 Ordinanze del Dipartimento

Capitolo 6: Importazione, transito ed esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso

Art. 67 Imposizione doganale

Art. 68 Attestati di conformità, certificati di sanità e salubrità

Art. 69 Esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso

Art. 70 Ordinanze del Dipartimento

Capitolo 7: Emolumenti

Sezione 1: Emolumenti delle autorità federali

Art. 71 Assoggettamento

Art. 72 Calcolo degli emolumenti

Art. 73 Disborsi

Art. 74 Incasso

Sezione 2: Emolumenti riscossi dai Cantoni

Art. 75

Capitolo 8: Delega della competenza legislativa e procedura decisionale

Art. 76 Delega della competenza legislativa

Art. 77 Procedura decisionale

Capitolo 9: Trattamento dei dati

Art. 78

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 79 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 80 Disposizioni transitorie

Art. 81 Entrata in vigore

Allegato 1
- Emolumenti delle autorità federali
- A. Emolumenti per controlli
- B. Emolumenti per autorizzazioni
- C. Emolumenti per esami

Allegato 2
- Modifica e abrogazione del diritto vigente


 RU 2005 5451


1 RS 817.0
2 RS 814.91
3 RS 814.01
4 RS 930.11
5 RS 946.51
6 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. 4 all’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4611).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali