817.02
Ordinanza
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(ODerr)
del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2012)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari (LDerr); visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20032 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 20094 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),6
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo di applicazioneArt. 2 Definizioni
Art. 3 Responsabile
Capitolo 2: Derrate alimentari
Sezione 1: Derrate alimentari ammesse
Art. 4 Derrate alimentari specificateArt. 5 Derrate alimentari non specificate
Art. 6 Procedura di autorizzazione
Art. 7 Test di mercato
Sezione 2: Principi
Art. 8 Requisiti generaliArt. 9 Materie prime, prodotti intermedi e semilavorati
Art. 10 Divieto d’inganno
Art. 11 Limitazioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche
Art. 11a Limitazioni della pubblicità degli alimenti per lattanti
Art. 12 Obbligo di notificazione
Art. 13 Obbligo di autorizzazione per aziende
Sezione 3: Sostanze e aggiunte
Art. 14 ComponentiArt. 15 Additivi
Art. 16 Coadiuvanti tecnologici
Art. 17 Ingredienti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate
Art. 18 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili alle derrate alimentari
Sezione 4: Procedimenti tecnologici
Art. 19 Procedimenti atti a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologicaArt. 20 Procedimenti soggetti ad autorizzazione
Sezione 5: Organismi geneticamente modificati
Art. 21 DefinizioneArt. 22 Obbligo di autorizzazione
Art. 23 Tolleranza
Art. 24 Obbligo di documentare
Art. 25 Separazione del flusso di merci
Sezione 6: Caratterizzazione delle derrate alimentari
Art. 26 Derrate alimentari preimballateArt. 27 Derrate alimentari offerte sfuse
Art. 28 Materie prime, prodotti intermedi e semilavorati
Art. 29 Indicazioni riguardanti il valore nutritivo
Capitolo 3: Oggetti d’uso
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 30 PrincipioArt. 31 Caratterizzazione, pubblicità e imballaggio
Art. 32 Test di mercato
Sezione 4: Oggetti a contatto con le mucose, la pelle, i capelli o i peli
Art. 37 Requisiti generaliArt. 38 Oggetti per lattanti e bambini piccoli
Art. 39 Migrazione di sostanze tossiche o allergeniche da oggetti d’uso che vengono a contatto con il corpo umano
Art. 40 Piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini
Art. 41 Lenti a contatto cosmetiche afocali
Art. 42 Materiali tessili e prodotti di pelletteria
Sezione 5: Giocattoli e oggetti d’uso per bambini
Art. 43 GiocattoliArt. 44 Colori per dipingere, articoli per disegno e pittura
Sezione 6: Generatori aerosol (bombole spray)7
Art. 45Capitolo 5: Controlli
Sezione 1: Controllo autonomo
Art. 49 PrincipioArt. 50 Rintracciabilità
Art. 51 Hazard Analysis and Critical Control Points (sistema HACCP)
Art. 52 Linee direttive per una buona prassi procedurale
Art. 53 Prova della buona prassi procedurale
Art. 54 Consegna di derrate alimentari o oggetti d’uso pericolosi per la salute
Art. 55 Documentazione del controllo autonomo
Art. 55a Analisi autonome relative alle zoonosi
Sezione 2: Controlli ufficiali
Art. 56 Controlli regolari e basati su una valutazione del rischioArt. 57 Prelievo di campioni
Art. 58 Esecuzione della campionatura
Art. 59 Rimborso
Art. 60 Vigilanza sull’esecuzione
Art. 61 Manuale delle derrate alimentari
Art. 62 Requisiti dei laboratori e degli ispettorati
Art. 63 Requisiti posti alle persone incaricate di svolgere i controlli ufficiali
Art. 64 Piano di controllo nazionale pluriennale
Art. 65 Piani di emergenza
Art. 65a Monitoraggio per la lotta contro gli agenti zoonotici
Art. 65b Sorveglianza per la lotta contro le resistenze agli antibiotici
Art. 66 Ordinanze del Dipartimento
Capitolo 6: Importazione, transito ed esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso
Art. 67 Imposizione doganaleArt. 68 Attestati di conformità, certificati di sanità e salubrità
Art. 69 Esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso
Art. 70 Ordinanze del Dipartimento
Capitolo 7: Emolumenti
Sezione 1: Emolumenti delle autorità federali
Art. 71 AssoggettamentoArt. 72 Calcolo degli emolumenti
Art. 73 Disborsi
Art. 74 Incasso
Capitolo 8: Delega della competenza legislativa e procedura decisionale
Art. 76 Delega della competenza legislativaArt. 77 Procedura decisionale
Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 79 Abrogazione e modifica del diritto vigenteArt. 80 Disposizioni transitorie
Art. 81 Entrata in vigore
Allegato 1
- Emolumenti delle autorità federali
- A. Emolumenti per controlli
- B. Emolumenti per autorizzazioni
- C. Emolumenti per esami
Allegato 2
- Modifica e abrogazione del diritto vigente
1 RS 817.0
2 RS 814.91
3 RS 814.01
4 RS 930.11
5 RS 946.51
6 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. 4 all’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4611).