Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Derrate alimentari
Sezione 2: Principi
< Art. 8 Requisiti generali
> Art. 10 Divieto d’inganno

Art. 9 Materie prime, prodotti intermedi e semilavorati

Materie prime, prodotti intermedi e semilavorati devono possedere requisiti tali da permettere di ottenere, con un trattamento o una lavorazione a regola d’arte, derrate alimentari ineccepibili.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali