Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Derrate alimentari
Sezione 1: Derrate alimentari ammesse
< Art. 6 Procedura di autorizzazione
> Art. 8 Requisiti generali

Art. 7 Test di mercato

1 L’UFSP può autorizzare un test di mercato per le derrate alimentari che non sono né specificate né autorizzate. A tal fine consulta preventivamente le competenti autorità cantonali di esecuzione.

2 Nell’autorizzazione esso fissa le condizioni e gli oneri per il test di mercato; in tal modo garantisce la protezione della salute e la protezione da inganni. L’autorizzazione è limitata nel tempo. L’UFSP pubblica periodicamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e in Internet un elenco delle nuove autorizzazioni rilasciate.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali