Capitolo 6: Importazione, transito ed esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso
< Art. 68 Attestati di conformità, certificati di sanità e salubrità
> Art. 70 Ordinanze del Dipartimento
Art. 69 Esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso
1 Le derrate alimentari e gli oggetti d’uso che non adempiono i requisiti di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 LDerr non possono essere esportati.1
2 Fatto salvo il capoverso 3, le derrate alimentari e gli oggetti d’uso destinati all’esportazione possono derogare alle prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari, sempre che ciò sia richiesto o ammesso dalle prescrizioni del Paese di destinazione. Tali merci devono essere esplicitamente contrassegnate come destinate all’esportazione.
3 I prodotti, esportati con un’indicazione di provenienza geografica protetta secondo la legislazione svizzera, devono soddisfare le prescrizioni svizzere che stabiliscono i requisiti per l’utilizzazione delle indicazioni di provenienza geografica.
4 Le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o trasportano derrate alimentari e oggetti d’uso che sono destinati all’esportazione e non adempiono le prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari devono notificare alla competente autorità cantonale d’esecuzione:
- a.
- il genere e la quantità delle merci destinate all’esportazione;
- b.
- in che misura le merci in questione deroghino alla legislazione svizzera.
5 L’UFSP può riconoscere ufficialmente un’azienda come azienda d’esportazione, se il Paese di destinazione lo richiede ai fini di un’importazione. L’azienda deve allegare alla sua domanda le prescrizioni legali del Paese di destinazione.
6 La competente autorità cantonale d’esecuzione sorveglia le aziende di esportazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4909).