Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Oggetti d’uso
Sezione 2: Controlli ufficiali
< Art. 65a Monitoraggio per la lotta contro gli agenti zoonotici
> Art. 66 Ordinanze del Dipartimento

Art. 65b1 Sorveglianza per la lotta contro le resistenze agli antibiotici

L’UFSP può rilevare dati riguardanti la resistenza degli agenti zoonotici provenienti dalle derrate alimentari agli antibiotici e preleva o fa prelevare isolati clinici se sussistono indizi di eventuali pericoli per la salute della popolazione.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4909).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali