Capitolo 2: Derrate alimentari
Sezione 1: Derrate alimentari ammesse
< Art. 5 Derrate alimentari non specificate
> Art. 7 Test di mercato
Art. 6 Procedura di autorizzazione
1 In sede di apprezzamento di una derrata alimentare l’UFSP ne esamina la composizione, l’impiego previsto e la caratterizzazione. Esso tiene conto delle norme internazionali e delle legislazioni estere.
2 L’UFSP può subordinare l’autorizzazione alla condizione che i richiedenti presentino una perizia, allestita a loro spese, che risponda allo stato attuale della scienza e attesti che il prodotto è innocuo per la salute, che la sua composizione è idonea allo scopo e che esso possiede le qualità indicate. Previo accordo con i richiedenti, l’UFSP può avvalersi, a loro spese, di periti esterni ed esigere ulteriori basi di apprezzamento (p. es. un certificato di analisi).
3 Nell’autorizzazione esso stabilisce la denominazione specifica e assegna alla derrata alimentare un numero di autorizzazione. Il numero deve essere indicato sull’imballaggio o sull’etichetta.
4 Esso pubblica periodicamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e in Internet un elenco delle derrate alimentari a cui è stata rilasciata una nuova autorizzazione.