Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Oggetti d’uso
Sezione 2: Controlli ufficiali
< Art. 58 Esecuzione della campionatura
> Art. 60 Vigilanza sull’esecuzione

Art. 59 Rimborso

1 Se l’analisi del campione non dà adito a contestazioni, il proprietario può esigere il rimborso del suo valore d’acquisto, a condizione che il campione superi un determinato valore.

2 Il DFI stabilisce tale valore.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali