Capitolo 3: Oggetti d’uso
Sezione 6: Generatori aerosol (bombole spray)
Capitolo 5: Controlli
Sezione 1: Controllo autonomo
< Art. 55 Documentazione del controllo autonomo
> Art. 56 Controlli regolari e basati su una valutazione del rischio
Art. 55a1 Analisi autonome relative alle zoonosi
Le aziende alimentari che svolgono autonomamente analisi relative agli agenti zoonotici sottoposti a un programma di sorveglianza ai sensi dell’articolo 65a sono tenute:
- a.
- a conservare per almeno tre anni i risultati e i ceppi isolati;
- b.
- dietro richiesta, a comunicare i risultati e presentare gli agenti patogeni isolati alle autoritą competenti.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4909).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali