Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Derrate alimentari
Sezione 1: Derrate alimentari ammesse
< Art. 4 Derrate alimentari specificate
> Art. 6 Procedura di autorizzazione

Art. 5 Derrate alimentari non specificate

1 Le derrate alimentari che non sono specificate dal DFI necessitano dell’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

2 L’autorizzazione è rilasciata soltanto a persone con domicilio o sede sociale in Svizzera. I richiedenti stranieri devono designare una rappresentanza in Svizzera che chieda l’autorizzazione e si assuma la responsabilità per il rispetto delle prescrizioni.

3 L’autorizzazione è limitata al massimo a dieci anni. È rinnovabile. Essa si estingue se la derrata alimentare è specificata dal DFI o se non è presentata una domanda di rinnovo prima della scadenza dell’autorizzazione.

4 L’UFSP può revocare l’autorizzazione se le condizioni alle quali è stata rilasciata non sono più adempiute. Questo è segnatamente il caso se, in base a nuove conoscenze scientifiche, non è possibile escludere un pericolo per la salute o un inganno dei consumatori.

5 Una derrata alimentare autorizzata secondo il capoverso 1 può essere impiegata come ingrediente in una derrata alimentare composta ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3. Le condizioni d’autorizzazione si applicano per analogia alla derrata alimentare composta.


Stato 1° gennaio 2012
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