Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Oggetti d’uso
Sezione 6: Generatori aerosol (bombole spray)
Capitolo 5: Controlli
Sezione 1: Controllo autonomo
< Art. 48 Ordinanze del Dipartimento
> Art. 50 Rintracciabilità

Art. 49 Principio

1 Il responsabile provvede, nell’ambito delle sue attività a tutti i livelli di produzione, trasformazione e distribuzione, affinché le derrate alimentari e gli oggetti d’uso siano conformi alle esigenze legali, in particolare in relazione alla protezione della salute, alla protezione da inganni e all’igiene nell’utilizzazione di derrate alimentari e oggetti d’uso.

2 Per adempiere le esigenze di cui al capoverso 1, il responsabile è tenuto ad effettuare un controllo autonomo.

3 Strumenti importanti del controllo autonomo sono in particolare:

a.
la garanzia di buone prassi procedurali (buona prassi igienica, buona prassi di fabbricazione);
b.
l’applicazione di procedimenti basati sui principi del sistema HACCP (art. 51);
c.
la rintracciabilità;
d.
la campionatura e l’analisi di derrate alimentari e oggetti d’uso.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali