Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Derrate alimentari
Sezione 1: Derrate alimentari ammesse
< Art. 3 Responsabile
> Art. 5 Derrate alimentari non specificate

Art. 4 Derrate alimentari specificate

1 Sono ammesse le seguenti sorte di derrate alimentari:

a.
latte e prodotti di latte (formaggio e burro inclusi);
b.
carne e prodotti a base di carne;
c.
prodotti della pesca;
d.
molluschi, echinodermi, tunicati e lumache di mare vivi;
e.
lumache e rane;
f.
uova e ovoprodotti;
g.
miele, polline di fiori e pappa reale;
h.
oli e grassi commestibili e prodotti derivati (margarina e maionese incluse);
i.
cereali e prodotti di cereali, prodotti di macinazione e leguminose (pane, prodotti di panetteria, paste alimentari e prodotti a base di proteine vegetali inclusi);
j.
budini e creme;
k.
frutta e verdura e prodotti derivati (confetture e prodotti simili inclusi);
l.
funghi commestibili, lievito;
m.
sorte di zuccheri, articoli di confetteria e dolciumi, melassa e gelati;
n.
cacao, cioccolata e altri prodotti di cacao;
o.
spezie, sale, aceto, senape, condimenti, zuppe, estratto di carne, brodo, gelatina e salse;
p.
acqua potabile, sorgiva e minerale;
q.
bevande analcoliche (in particolare tè, tisane, caffé, succhi, sciroppi, gazzose);
r.
bevande alcoliche (in particolare vino, sidro e vino di frutti, birra, bevande spiritose);
s.
alimenti speciali.

2 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI):

a.
specifica le singoli sorte di derrate alimentari e ne determina le denominazioni specifiche;
b.
stabilisce i requisiti delle derrate alimentari ammesse;
c.
stabilisce le specie animali ammesse per la produzione di derrate alimentari.

3 Sono ammesse anche miscele e preparati di derrate alimentari secondo il capoverso 2.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali