Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Oggetti d’uso
Sezione 4: Oggetti a contatto con le mucose, la pelle, i capelli o i peli
< Art. 38 Oggetti per lattanti e bambini piccoli
> Art. 40 Piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini

Art. 391 Migrazione di sostanze tossiche o allergeniche da oggetti d’uso che vengono a contatto con il corpo umano

Il DFI può disciplinare la migrazione di sostanze tossiche o allergeniche (p. es. il nichelio) da oggetti d’uso che, conformemente alla loro destinazione, vengono intensamente a contatto per un periodo prolungato con la pelle o altre parti del corpo umano.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1611).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali