Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 2 Definizioni
> Art. 4 Derrate alimentari specificate

Art. 3 Responsabile

1 Per ogni azienda alimentare occorre designare una persona che, oltre alla direzione dell’impresa, assuma la responsabilitā ultima per la sicurezza dei prodotti (responsabile).

2 Se non č designato un responsabile, la direzione dell’impresa č responsabile per la sicurezza dei prodotti dell’azienda alimentare.


Stato 1° gennaio 2012
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