Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
> Art. 3 Responsabile
Art. 2 Definizioni
1 Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
- azienda alimentare: unità aziendale di un’impresa che utilizza derrate alimentari, in particolare fabbrica, trasforma, tratta, deposita, trasporta, caratterizza, pubblicizza o consegna derrate alimentari; le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano, trasportano, caratterizzano, pubblicizzano o consegnano oggetti d’uso sono parificate alle aziende alimentari;
- b.1
- azienda di commercio al dettaglio: azienda alimentare in cui le derrate alimentari o gli oggetti d’uso sono fabbricati, trasformati, trattati o depositati nel luogo di vendita o di consegna ai consumatori, quali negozi, ristoranti, grandi cucine e mense aziendali, nonché centri di distribuzione di grossisti e aziende di commercio all’ingrosso;
- c.
- azienda di sezionamento: azienda in cui si disossa e si taglia la carne;
- d.
- consegna: detenzione a scopo di vendita, offerta di vendita, trasferimento a titolo oneroso o gratuito o distribuzione di derrate alimentari o oggetti d’uso;
- e.
- confezione: involucro o contenitore posto a diretto contatto con la derrata alimentare;
- f.
- imballaggio: contenitore che racchiude una o più derrate alimentari confezionate;
- g.
- derrata alimentare preimballata: derrata alimentare confezionata o imballata prima della consegna e consegnata a consumatori o a ristoranti, grandi cucine, mense aziendali o stabilimenti analoghi e che non può essere modificata senza aprire o modificare la confezione o l’imballaggio;
- h
- trasformazione: cambiamento sostanziale del prodotto originario, per esempio mediante trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o combinazione di tali procedimenti; una derrata alimentare non è considerata trasformata se è divisa, separata, sezionata, affettata, disossata, tritata, scorticata, macinata, tagliata, pulita, selezionata, sgusciata, triturata, refrigerata, congelata, surgelata o scongelata;
- i.
- pubblicità: indicazione nei negozi, presentazione della confezione e dell’imballaggio, pubblicità e reclame di ogni tipo nonché pubblicità diretta;
- j.
- materie prime, prodotti intermedi e semilavorati: prodotti che non sono destinati al consumo immediato e che devono essere trasformati in derrate alimentari;
- k.
- microrganismi: batteri, virus, lieviti, muffe, alghe, protozoi, vermi microscopici, nonché loro tossine e metaboliti;
- l.
- additivi: sostanze che:
- 1.
- sono aggiunte alle derrate alimentari di proposito, direttamente o indirettamente, per ragioni di natura tecnologica o organolettica, con o senza valore nutritivo, e che come tali o come loro derivati permangono interamente o in parte nelle stesse, o
- 2.
- sono aggiunte a una derrata alimentare per conferirle un odore o un sapore particolari (aromi);
- m.
- sostanze estranee: sostanze che:
- 1.
- possono entrare nelle derrate alimentari in corso di produzione, fabbricazione, deposito e preparazione, come ad esempio i prodotti fitosanitari, i biocidi o i medicamenti veterinari, o
- 2.
- entrano nelle derrate alimentari a causa di influssi ambientali o vi si formano a seguito di processi chimici o biologici, come ad esempio gli idrocarburi clorati, i metalli pesanti, i nuclidi radioattivi, le nitrosammine e le micotossine;
- n.
- coadiuvanti tecnologici: sostanze o preparati usati per motivi tecnologici nella lavorazione di materie prime, prodotti intermedi, prodotti semilavorati o derrate alimentari; se vengono aggiunti alle materie prime, ai prodotti intermedi, ai prodotti semilavorati o alle derrate alimentari, essi devono essere nuovamente allontanati, sempre che sia tecnicamente possibile, nel corso del processo di lavorazione;
- o.2
- zoonosi: qualsiasi malattia infettiva direttamente o indirettamente trasmissibile per via naturale dall’animale all’uomo;
- p.3
- agente zoonotico: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra unità biologica suscettibile di provocare una zoonosi;
- q.4
- resistenza agli antibiotici: la facoltà sviluppata da un microrganismo di sopravvivere o addirittura di moltiplicarsi nonostante la presenza di una sostanza antimicrobica in una concentrazione solitamente sufficiente a inibire la moltiplicazione di microrganismi della stessa specie o a ucciderli.
2 Le altre definizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari sono utilizzate conformemente alle definizioni contenute in uno dei seguenti regolamenti CE (stato 1° gen. 2006)5:
- a.
- regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 20026, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b.
- regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 20047, sull’igiene dei prodotti alimentari,
- c.
- regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 20048, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- d.
- regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 20049, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- e.
- regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 200410, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6025).
2 Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4909).
3 Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4909).
4 Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4909).
5 I testi degli atti normativi CE citati nelle lett. a–e possono essere consultati o ottenuti dietro pagamento presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.
6 GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
7 GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
8 GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
9 GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.
10 GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.