Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Derrate alimentari
Sezione 4: Procedimenti tecnologici
< Art. 18 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili alle derrate alimentari
> Art. 20 Procedimenti soggetti ad autorizzazione

Art. 19 Procedimenti atti a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica

1 Le derrate alimentari, che si prestano a tale scopo, possono essere sottoposte a procedimenti biologici, chimici o fisici atti a prolungarne la conservabilità o aumentarne la sicurezza igienico-microbiologica.

2 I procedimenti devono essere applicati in modo che le derrate alimentari siano innocue per la salute e la composizione e le proprietà fisiche, fisiologico-nutrizionali e organolettiche delle derrate alimentari siano modificate il meno possibile.

3 Il DFI disciplina:

a.
le condizioni quadro e le temperature dei trattamenti termici, della refrigerazione e della surgelazione;
b.
le condizioni di applicazione dei procedimenti biologici, chimici o fisici.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali