Capitolo 2: Derrate alimentari
Sezione 4: Procedimenti tecnologici
< Art. 18 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili alle derrate alimentari
> Art. 20 Procedimenti soggetti ad autorizzazione
Art. 19 Procedimenti atti a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica
1 Le derrate alimentari, che si prestano a tale scopo, possono essere sottoposte a procedimenti biologici, chimici o fisici atti a prolungarne la conservabilità o aumentarne la sicurezza igienico-microbiologica.
2 I procedimenti devono essere applicati in modo che le derrate alimentari siano innocue per la salute e la composizione e le proprietà fisiche, fisiologico-nutrizionali e organolettiche delle derrate alimentari siano modificate il meno possibile.
3 Il DFI disciplina:
- a.
- le condizioni quadro e le temperature dei trattamenti termici, della refrigerazione e della surgelazione;
- b.
- le condizioni di applicazione dei procedimenti biologici, chimici o fisici.
Stato 1° gennaio 2012
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