Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Derrate alimentari
Sezione 2: Principi
< Art. 11 Limitazioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche
> Art. 12 Obbligo di notificazione

Art. 11a1 Limitazioni della pubblicità degli alimenti per lattanti

1 La pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e alle pubblicazioni scientifiche e deve fornire soltanto informazioni scientifiche e concrete. Tali informazioni non devono sottintendere o avvalorare l’idea che l’allattamento artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno.

2 È vietata la pubblicità nei punti di vendita, la distribuzione di campioni o il ricorso ad altri espedienti intesi a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali e vendite abbinate ai prodotti.

3 È vietata distribuire, avvalendosi direttamente o indirettamente del sistema sanitario, prodotti gratuiti o a prezzo ridotto, campioni o altri omaggi promozionali al pubblico o alle donne incinte, alle madri e ai membri delle loro famiglie.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2008 (RU 2008 789).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali