Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Derrate alimentari
Sezione 2: Principi
< Art. 10 Divieto d’inganno
> Art. 11a Limitazioni della pubblicità degli alimenti per lattanti

Art. 11 Limitazioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche

1 Le bevande alcoliche non devono essere consegnate a bambini e minori di 16 anni. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull’alcool.

2 Le bevande alcoliche devono essere messe in vendita in modo da poterle distinguere dalle bevande analcoliche. Nel punto vendita deve essere collocato un cartello ben visibile sul quale, in una scrittura chiara e leggibile, si specifica il divieto di consegnare bevande alcoliche a bambini e giovani. Vi si deve menzionare l’età minima per la consegna prescritta dal capoverso 1 e dalla legislazione sull’alcool.

3 Ogni pubblicità di bevande alcoliche rivolta espressamente ai giovani di età inferiore ai 18 anni è vietata. È segnatamente vietata la pubblicità:

a.
in luoghi e manifestazioni frequentati soprattutto da giovani;
b.
in pubblicazioni che si rivolgono soprattutto ai giovani;
c.
su oggetti utilizzati soprattutto da giovani; e
d.
su oggetti consegnati gratuitamente a giovani.

4 Il DFI emana al riguardo disposizioni complementari.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali