Capitolo 1: Disposizioni generali
> Art. 2 Definizioni
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la fabbricazione, la trasformazione, il trattamento, il deposito, il trasporto, la caratterizzazione, la pubblicità e la consegna di derrate alimentari e oggetti d’uso;
- b.
- i principi dell’igiene nel contatto con le derrate alimentari e gli oggetti d’uso;
- c.
- il controllo autonomo e il controllo ufficiale di derrate alimentari e oggetti d’uso, segnatamente la campionatura, le basi di apprezzamento e i metodi di esame, la loro registrazione nel Manuale delle derrate alimentari e i requisiti delle persone incaricate di controllare le derrate alimentari;
- d.
- l’importazione, il transito e l’esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso;
- e.
- la riscossione di emolumenti da parte di Confederazione e Cantoni per l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso;
- f.
- la delega della competenza legislativa e la procedura decisionale interna alla Confederazione nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso.
2 Sono fatte salve le disposizioni:
- a.
- dell’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la produzione primaria e dell’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la macellazione e il controllo delle carni e gli atti legislativi fondati sulle medesime;
- b.
- dell’ordinanza del 30 ottobre 19853 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria.
3 Gli articoli 10, 14–29 e 50–54 non si applicano al tabacco, ai prodotti del tabacco e agli articoli per fumatori con succedanei del tabacco, ai quali sono applicabili le corrispondenti disposizioni dell’ordinanza del 27 ottobre 20044 sul tabacco.5
1 RS 916.020
2 RS 817.190
3 RS 916.472
4 RS 817.06
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4909).
Stato 1° gennaio 2012
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