Capitolo 3: Controllo delle derrate alimentari
Sezione 1: Principi
< Art. 23 Controllo autonomo
> Art. 24 Ispezione e campionatura
Art. 23a1 Rintracciabilità
1 Le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari, o che potrebbero esserlo, devono essere rintracciabili a tutti i livelli della fabbricazione, della lavorazione e della distribuzione.
2 Devono essere allestiti sistemi e procedure per poter fornire alle autorità le necessarie informazioni richieste.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali