Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Controllo delle derrate alimentari
Sezione 1: Principi
< Art. 23 Controllo autonomo
> Art. 24 Ispezione e campionatura

Art. 23a1 Rintracciabilità

1 Le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari, o che potrebbero esserlo, devono essere rintracciabili a tutti i livelli della fabbricazione, della lavorazione e della distribuzione.

2 Devono essere allestiti sistemi e procedure per poter fornire alle autorità le necessarie informazioni richieste.


1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).


Stato 1° gennaio 2012
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