Capitolo 3: Controllo delle derrate alimentari
Sezione 1: Principi
< Art. 22 Metodi di analisi
> Art. 23a Rintracciabilità
Art. 23 Controllo autonomo
1 Chiunque fabbrica, tratta, distribuisce, importa od esporta derrate alimentari, additivi e oggetti d’uso deve provvedere, nel quadro della sua attività, affinché le merci siano conformi alle esigenze legali. Deve analizzarle o farle analizzare secondo le regole di una buona pratica di fabbricazione.
2 Il controllo ufficiale non libera dall’obbligo del controllo autonomo.
2bis Chi constata che derrate alimentari od oggetti d’uso da lui importati, fabbricati, trasformati, trattati o distribuiti possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che i consumatori non ne subiscano alcun pregiudizio. Qualora le derrate alimentari o gli oggetti d’uso non siano più sotto il controllo diretto dell’interessato, quest’ultimo deve informare senza indugio la competente autorità d’esecuzione e collaborare con essa.1
3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni è possibile, nel singolo caso, rinunciare ad un’analisi.
4 I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l’assistente specializzato ufficiale se l’animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.2
5 Il Consiglio federale può disciplinare la documentazione del controllo autonomo.3
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1º apr. 2008 (RU 2008 785; FF 2006 5815).
3 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 775; FF 1999 5092).