814.911
Ordinanza
sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente
(Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA)
del 10 settembre 2008 (Stato 1° ottobre 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 29c capoversi 2 e 3, 29d capoversi 2 e 4, 29f, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoversi 2 e 3, 44 capoverso 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 59b della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14, 17 capoversi 1, 2, 4 e 5, 19, 20 capoversi 1–3, 24 capoversi 2 e 3, 25 e 34 della legge del 21 marzo 20032 sull’ingegneria genetica (LIG); visti gli articoli 29a capoversi 2 e 3 e 29d della legge del 18 dicembre 19703 sulle epidemie; in esecuzione degli articoli 8 e 19 della Convenzione del 5 giugno 19924 sulla diversità biologica,
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 ScopoArt. 2 Oggetto e campo d’applicazione
Art. 3 Definizioni
Capitolo 2: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi nell’ambiente
Sezione 1: Esigenze generali relative all’utilizzazione di organismi
Art. 4 Controllo autonomo per la messa in commercioArt. 5 Informazione degli acquirenti
Art. 6 Diligenza
Sezione 2: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi geneticamente modificati
Art. 7 Protezione dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica da organismi geneticamente modificatiArt. 8 Protezione di spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione da organismi geneticamente modificati
Art. 9 Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati
Art. 10 Etichettatura degli organismi geneticamente modificati
Art. 11 Obbligo di fornire garanzie per organismi geneticamente modificati
Sezione 3: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi patogeni
Art. 12 Protezione dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica da organismi patogeniArt. 13 Protezione di spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione da organismi patogeni
Art. 14 Obbligo di fornire garanzie per organismi patogeni
Sezione 4: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi alloctoni
Art. 15 Protezione dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica da organismi alloctoniArt. 16 Protezione di spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione da organismi alloctoni
Capitolo 3: Autorizzazioni e notificazioni
Sezione 1: Emissioni sperimentali
Art. 17 Obbligo di autorizzazioneArt. 18 Deroghe all’obbligo di autorizzazione
Art. 19 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati
Art. 20 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi patogeni
Art. 21 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni
Art. 22 Procedura di autorizzazione semplificata
Art. 23 Cambiamenti e nuove conoscenze
Art. 24 Rapporto
Sezione 2: Messa in commercio
Art. 25 Obbligo di autorizzazioneArt. 26 Procedura di autorizzazione determinante
Art. 27 Deroghe all’obbligo di autorizzazione
Art. 28 Domanda di autorizzazione per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati
Art. 29 Domanda di autorizzazione per la messa in commercio di organismi patogeni
Art. 30 Domanda di autorizzazione per la messa in commercio di piccoli invertebrati alloctoni
Art. 31 Nuove conoscenze
Art. 32 Notificazione dell’emissione di organismi geneticamente modificati nell’ambiente
Sezione 3: Disposizioni comuni
Art. 33 Domicilio, sede legaleArt. 34 Numero di copie della domanda di autorizzazione
Art. 35 Successione giuridica
Capitolo 4: Compiti delle autorità
Sezione 1: Emissioni sperimentali
Art. 36 Documenti relativi alla domanda, pubblicazione e informazioneArt. 37 Esame della domanda, coinvolgimento dei servizi specializzati
Art. 38 Rilascio dell’autorizzazione
Art. 39 Procedura di autorizzazione semplificata
Art. 40 Nuove conoscenze
Art. 41 Sorveglianza delle emissioni sperimentali autorizzate
Sezione 2: Messa in commercio
Art. 42 Documenti riguardanti la domanda e la pubblicazioneArt. 43 Esame della domanda, consultazione dei servizi specializzati
Art. 44 Rilascio dell’autorizzazione
Art. 45 Nuove conoscenze
Art. 46 Sorveglianza del controllo autonomo
Art. 47 Controllo successivo (sorveglianza del mercato) secondo altri atti normativi
Art. 48 Controllo successivo (sorveglianza del mercato) secondo la presente ordinanza
Sezione 4: Sorveglianza dell’inquinamento ambientale e lotta contro gli organismi
Art. 50 RilevamentiArt. 51 Monitoraggio ambientale
Art. 52 Lotta
Art. 53 Costi
Sezione 5: Accessibilità delle informazioni
Art. 54 Carattere pubblico delle informazioniArt. 55 Confidenzialità dei dati
Art. 56 Elenchi
Sezione 7: Altri compiti dell’UFAM e del DATEC
Art. 58 Direttive, formazione e perfezionamentoArt. 59 Modifica degli elenchi di cui all’allegato 2
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 60 Diritto previgente: abrogazioneArt. 61 Modifica del diritto vigente
Art. 62 Disposizioni transitorie
Art. 63 Entrata in vigore
Allegato 1 Definizione delle tecniche di modificazione genetica
Allegato 2 Organismi alloctoni invasivi vietati 1 Flora 2 Fauna
Allegato 3 Indicazioni richieste per le domande di autorizzazione
per organismi patogeni e alloctoni Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali
di organismi patogeni
Allegato 3.2 Domande di autorizzazione per la messa in commercio
di organismi patogeni
Allegato 3.3 Domande di autorizzazione per l’emissione sperimentale
di piccoli invertebrati alloctoni (artropodi, anellidi, nematodi, platelminti)
Allegato 3.4 Domande di autorizzazione per la messa in commercio di piccoli invertebrati alloctoni (artropodi, anellidi, nematodi, platelminti)
Allegato 4 Analisi e valutazioni del rischio 1 Obiettivo e procedura 2 Identificazione dei pericoli e analisi del rischio 3 Valutazione e gestione del rischio
Allegato 5 Modifica del diritto vigente 1. Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti 2. Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici 3. Ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi 4. Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’UFAM 5. Ordinanza del 27 giugno 1990 che designa le organizzazioni
di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura
e del paesaggio legittimate a ricorrere 6. Ordinanza del 25 agosto 1999 sull’impiego confinato 7. Ordinanza del 3 novembre 2004 di Cartagena 8. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso 9. Ordinanza del 25 agosto 1999 sulla protezione dei lavoratori
dal pericolo derivante da microrganismi 10. Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi 11. Ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari 12. Ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi 13. Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali 14. Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali 15. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie 16. Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste 17. Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali