Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

814.911

Ordinanza
sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente

(Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA)

del 10 settembre 2008 (Stato 1° ottobre 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 29c capoversi 2 e 3, 29d capoversi 2 e 4, 29f, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoversi 2 e 3, 44 capoverso 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 59b della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14, 17 capoversi 1, 2, 4 e 5, 19, 20 capoversi 1–3, 24 capoversi 2 e 3, 25 e 34 della legge del 21 marzo 20032 sull’ingegneria genetica (LIG); visti gli articoli 29a capoversi 2 e 3 e 29d della legge del 18 dicembre 19703 sulle epidemie; in esecuzione degli articoli 8 e 19 della Convenzione del 5 giugno 19924 sulla diversità biologica,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione

Art. 3 Definizioni

Capitolo 2: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi nell’ambiente

Sezione 1: Esigenze generali relative all’utilizzazione di organismi

Art. 4 Controllo autonomo per la messa in commercio

Art. 5 Informazione degli acquirenti

Art. 6 Diligenza

Sezione 2: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi geneticamente modificati

Art. 7 Protezione dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica da organismi geneticamente modificati

Art. 8 Protezione di spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione da organismi geneticamente modificati

Art. 9 Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati

Art. 10 Etichettatura degli organismi geneticamente modificati

Art. 11 Obbligo di fornire garanzie per organismi geneticamente modificati

Sezione 3: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi patogeni

Art. 12 Protezione dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica da organismi patogeni

Art. 13 Protezione di spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione da organismi patogeni

Art. 14 Obbligo di fornire garanzie per organismi patogeni

Sezione 4: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi alloctoni

Art. 15 Protezione dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica da organismi alloctoni

Art. 16 Protezione di spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione da organismi alloctoni

Capitolo 3: Autorizzazioni e notificazioni

Sezione 1: Emissioni sperimentali

Art. 17 Obbligo di autorizzazione

Art. 18 Deroghe all’obbligo di autorizzazione

Art. 19 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati

Art. 20 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi patogeni

Art. 21 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni

Art. 22 Procedura di autorizzazione semplificata

Art. 23 Cambiamenti e nuove conoscenze

Art. 24 Rapporto

Sezione 2: Messa in commercio

Art. 25 Obbligo di autorizzazione

Art. 26 Procedura di autorizzazione determinante

Art. 27 Deroghe all’obbligo di autorizzazione

Art. 28 Domanda di autorizzazione per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati

Art. 29 Domanda di autorizzazione per la messa in commercio di organismi patogeni

Art. 30 Domanda di autorizzazione per la messa in commercio di piccoli invertebrati alloctoni

Art. 31 Nuove conoscenze

Art. 32 Notificazione dell’emissione di organismi geneticamente modificati nell’ambiente

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 33 Domicilio, sede legale

Art. 34 Numero di copie della domanda di autorizzazione

Art. 35 Successione giuridica

Capitolo 4: Compiti delle autorità

Sezione 1: Emissioni sperimentali

Art. 36 Documenti relativi alla domanda, pubblicazione e informazione

Art. 37 Esame della domanda, coinvolgimento dei servizi specializzati

Art. 38 Rilascio dell’autorizzazione

Art. 39 Procedura di autorizzazione semplificata

Art. 40 Nuove conoscenze

Art. 41 Sorveglianza delle emissioni sperimentali autorizzate

Sezione 2: Messa in commercio

Art. 42 Documenti riguardanti la domanda e la pubblicazione

Art. 43 Esame della domanda, consultazione dei servizi specializzati

Art. 44 Rilascio dell’autorizzazione

Art. 45 Nuove conoscenze

Art. 46 Sorveglianza del controllo autonomo

Art. 47 Controllo successivo (sorveglianza del mercato) secondo altri atti normativi

Art. 48 Controllo successivo (sorveglianza del mercato) secondo la presente ordinanza

Sezione 3: Sorveglianza dell’obbligo di diligenza

Art. 49

Sezione 4: Sorveglianza dell’inquinamento ambientale e lotta contro gli organismi

Art. 50 Rilevamenti

Art. 51 Monitoraggio ambientale

Art. 52 Lotta

Art. 53 Costi

Sezione 5: Accessibilità delle informazioni

Art. 54 Carattere pubblico delle informazioni

Art. 55 Confidenzialità dei dati

Art. 56 Elenchi

Sezione 6: Emolumenti

Art. 57

Sezione 7: Altri compiti dell’UFAM e del DATEC

Art. 58 Direttive, formazione e perfezionamento

Art. 59 Modifica degli elenchi di cui all’allegato 2

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 60 Diritto previgente: abrogazione

Art. 61 Modifica del diritto vigente

Art. 62 Disposizioni transitorie

Art. 63 Entrata in vigore

Allegato 1 Definizione delle tecniche di modificazione genetica
Allegato 2 Organismi alloctoni invasivi vietati 1  Flora 2  Fauna
Allegato 3 Indicazioni richieste per le domande di autorizzazione
per organismi patogeni e alloctoni Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali
di organismi patogeni

Allegato 3.2 Domande di autorizzazione per la messa in commercio
di organismi patogeni

Allegato 3.3 Domande di autorizzazione per l’emissione sperimentale
di piccoli invertebrati alloctoni (artropodi, anellidi, nematodi, platelminti)

Allegato 3.4 Domande di autorizzazione per la messa in commercio di piccoli invertebrati alloctoni (artropodi, anellidi, nematodi, platelminti)
Allegato 4 Analisi e valutazioni del rischio 1 Obiettivo e procedura 2 Identificazione dei pericoli e analisi del rischio 3 Valutazione e gestione del rischio
Allegato 5 Modifica del diritto vigente 1.  Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti 2.  Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici 3.  Ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi 4.  Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’UFAM 5. Ordinanza del 27 giugno 1990 che designa le organizzazioni
di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura
e del paesaggio legittimate a ricorrere 6.  Ordinanza del 25 agosto 1999 sull’impiego confinato 7.  Ordinanza del 3 novembre 2004 di Cartagena 8.  Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso 9.  Ordinanza del 25 agosto 1999 sulla protezione dei lavoratori
dal pericolo derivante da microrganismi 10. Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi 11.  Ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari 12.  Ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi 13.  Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali 14.  Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali 15. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie 16. Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste 17.  Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia


RU 2008 4377


Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali