Capitolo 4: Compiti delle autorità
Sezione 4: Sorveglianza dell’inquinamento ambientale e lotta contro gli organismi
< Art. 52 Lotta
> Art. 54 Carattere pubblico delle informazioni
Art. 53 Costi
1 Se, in seguito ad accertamenti scientifici, si può presumere con sufficiente probabilità che esista un rapporto di causalità tra i danni o i pregiudizi arrecati all’uomo, agli animali e all’ambiente, nonché alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile, e la presenza di organismi patogeni alloctoni o geneticamente modificati oppure del loro materiale genetico transgenico, il titolare dell’autorizzazione deve farsi carico:
- a.
- dei costi dell’accertamento del danno, del pregiudizio e del loro rapporto di causalità;
- b.
- dei costi della protezione contro il danno e il pregiudizio, nonché della loro eliminazione.
2 I costi di cui al capoverso 1 sono a carico anche delle persone che effettuano emissioni sperimentali di organismi non soggette ad autorizzazione o che mettono in commercio organismi non soggetti ad autorizzazione, se può essere provato con sufficiente probabilità che hanno causato il danno.
Stato 1° ottobre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali