Capitolo 4: Compiti delle autorità
Sezione 4: Sorveglianza dell’inquinamento ambientale e lotta contro gli organismi
< Art. 51 Monitoraggio ambientale
> Art. 53 Costi
Art. 52 Lotta
1 Se compaiono organismi che potrebbero mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile, i Cantoni ordinano le misure necessarie per combatterli e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro la loro insorgenza.
2 I Cantoni informano l’UFAM e gli altri servizi federali interessati in merito alla comparsa di tali organismi e alla lotta contro di essi. Possono allestire un catasto pubblico dei siti in cui si trovano questi organismi.
3 Se necessario, l’UFAM coordina le misure di lotta e sviluppa, in collaborazione con gli altri servizi federali interessati e con i Cantoni, una strategia nazionale di lotta contro gli organismi.
4 Sono fatte salve le disposizioni di altri atti normativi federali che disciplinano la lotta contro organismi nocivi.