Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Compiti delle autorità
Sezione 2: Messa in commercio
< Art. 43 Esame della domanda, consultazione dei servizi specializzati
> Art. 45 Nuove conoscenze

Art. 44 Rilascio dell’autorizzazione

1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione autorizza la messa in commercio tenendo conto dei pareri presentati dalle parti e dai servizi specializzati se dalla valutazione della domanda risulta che:

a.
le esigenze della procedura di autorizzazione determinante sono soddisfatte;
b.
la messa in commercio non può mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente e non pregiudica la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 7 e 8, 12 e 13, rispettivamente 15 e 16);
c.
inoltre, in caso di organismi geneticamente modificati:
1.
non vengono pregiudicate né la produzione senza organismi geneticamente modificati (art. 9) né la libertà di scelta dei consumatori,
2.
dalla valutazione della domanda, e in particolare in base alla ponderazione degli interessi secondo l’articolo 8 LIG, risulta che negli animali o nelle piante impiegati la modifica genetica non ha leso la dignità della creatura;
d.
la messa in commercio è ammissibile secondo le leggi per la cui esecuzione sono competenti l’UFSP, l’UFAM, nonché eventualmente l’UFV e l’UFAG, e tali Uffici acconsentono pertanto alla messa in commercio.

2 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può vincolare l’autorizzazione a determinati oneri e può in particolare:

a.
limitare l’impiego degli organismi o autorizzarla solo a determinate condizioni;
b.
esigere dal richiedente che, oltre al piano di sorveglianza (art. 28 cpv. 2 lett. e, 29 cpv. 2 lett. e o 30 cpv. 2 lett. e), effettui a proprie spese altri accertamenti al fine di riconoscere possibili conseguenze tardive per l’uomo, gli animali, l’ambiente, la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile, nonché per la protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati, e che presenti un rapporto in merito.

3 L’autorizzazione è limitata a dieci anni al massimo. Di volta in volta, viene prorogata al massimo di dieci anni se l’autorità competente e i servizi specializzati, tenuto conto di eventuali nuove conoscenze, giungono alla conclusione che le esigenze di cui al capoverso 1 sono ancora soddisfatte.


Stato 1° ottobre 2008
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