Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Compiti delle autorità
Sezione 1: Emissioni sperimentali
< Art. 40 Nuove conoscenze
> Art. 42 Documenti riguardanti la domanda e la pubblicazione

Art. 41 Sorveglianza delle emissioni sperimentali autorizzate

1 L’UFAM sorveglia l’attuazione delle emissioni sperimentali e decide le misure necessarie.

2 A tale scopo, l’UFAM può istituire un gruppo d’accompagnamento nel quale può essere in particolare rappresentato il Cantone in cui si effettua l’emissione sperimentale. Il gruppo d’accompagnamento ha i seguenti compiti:

a.
controlla sul posto, mediante campioni, l’attuazione dell’emissione sperimentale e verifica in particolare il rispetto delle condizioni e degli oneri stabiliti nell’autorizzazione; a tal fine può accedere senza preavviso al sito dell’emissione sperimentale, prelevare campioni e consultare tutti i documenti;
b.
comunica immediatamente all’UFAM qualsiasi divergenza rispetto alle condizioni e agli oneri stabiliti nell’autorizzazione o altre osservazioni e constatazioni importanti per la sicurezza;
c.
può, previo consenso dell’UFAM, informare il pubblico in merito al suo mandato e al modo in cui intende procedere;
d.
redige un verbale delle sue attività, osservazioni e constatazioni;
e.
redige un rapporto sul risultato della sorveglianza al termine dell’esperimento e lo trasmette all’UFAM.

3 L’UFAM informa i servizi specializzati e il richiedente sul risultato della sorveglianza.


Stato 1° ottobre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali