Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Autorizzazioni e notificazioni
Sezione 2: Messa in commercio
< Art. 25 Obbligo di autorizzazione
> Art. 27 Deroghe all’obbligo di autorizzazione

Art. 26 Procedura di autorizzazione determinante

A seconda del prodotto, l’autorizzazione di cui all’articolo 25 č rilasciata da uno dei seguenti servizi federali nell’ambito della procedura di autorizzazione determinante nel caso specifico:

Prodotto

Autoritā competente per il rilascio dell’autorizzazione

Atto che stabilisce la procedura di autorizzazione determinante

a.
Medicamenti

Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

ordinanza del 17 ottobre 20011 sui medicamenti

b.
Derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione

Ufficio federale della sanitā pubblica (UFSP)

ordinanza del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

c.
Materiale vegetale di moltiplicazione destinato a un impiego esclusivamente forestale

UFAM

ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente

d.
Materiale vegetale di moltiplicazione destinato a tutti gli altri impieghi

Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)

ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle sementi

e.
Prodotti fitosanitari

UFAG

ordinanza del 18 maggio 20054 sui prodotti fitosanitari

f.
Concimi

UFAG

ordinanza del 10 gennaio 20015 sui concimi

g.
Alimenti per animali

UFAG

ordinanza del 26 maggio 19996 sugli alimenti per animali

h.
Medicamenti immunologici per uso veterinario

Ufficio federale di veterinaria (UFV)

ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti

i.
Importazione di organismi nocivi non geneticamente modificati e non particolarmente pericolosi per le colture agricole e dell’orticoltura produttrice

UFAG

ordinanza del 28 febbraio 20017 sulla protezione dei vegetali

j.
Biocidi

UFSP

ordinanza del 18 maggio 20058 sui biocidi

k.
Tutti gli altri prodotti

UFAM

ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente


1 RS 812.212.21
2 RS 817.02
3 RS 916.151
4 RS 916.161
5 RS 916.171
6 RS 916.307
7 RS 916.20
8 RS 813.12


Stato 1° ottobre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali