Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Autorizzazioni e notificazioni
Sezione 1: Emissioni sperimentali
< Art. 22 Procedura di autorizzazione semplificata
> Art. 24 Rapporto

Art. 23 Cambiamenti e nuove conoscenze

1 Il richiedente e il titolare dell’autorizzazione devono comunicare immediatamente all’UFAM:

a.
nuove conoscenze e osservazioni che potrebbero richiedere una nuova valutazione del rischio;
b.
cambiamenti delle condizioni di sperimentazione e del piano di sorveglianza.

2 Il titolare dell’autorizzazione deve verificare le misure riportate nell’autorizzazione e, qualora vi sia un pericolo grave e imminente di violazione delle esigenze di cui agli articoli 7–9, 12 e 13, rispettivamente 15 e 16, deve adottare le ulteriori misure che si rendono necessarie.

3 L’UFAM informa i servizi specializzati (art. 37 cpv. 1).


Stato 1° ottobre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali