Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Autorizzazioni e notificazioni
Sezione 1: Emissioni sperimentali
< Art. 16 Protezione di spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione da organismi alloctoni
> Art. 18 Deroghe all’obbligo di autorizzazione

Art. 17 Obbligo di autorizzazione

Chi intende immettere nell’ambiente a titolo sperimentale organismi geneticamente modificati, organismi patogeni oppure piccoli invertebrati alloctoni necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.


Stato 1° ottobre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali