Capitolo 2: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi nell’ambiente
Sezione 3: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi patogeni
< Art. 11 Obbligo di fornire garanzie per organismi geneticamente modificati
> Art. 13 Protezione di spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione da organismi patogeni
Art. 12 Protezione dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica da organismi patogeni
1 L’utilizzazione nell’ambiente di organismi patogeni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, in particolare in modo tale da:
- a.
- non mettere in pericolo la salute dell’uomo e degli animali, in particolare mediante sostanze tossiche o allergeniche o la diffusione di resistenze agli antibiotici;
- b.
- non permettere la propagazione e la moltiplicazione incontrollate degli organismi nell’ambiente;
- c.
- non pregiudicare le popolazioni di organismi protetti, in particolare di quelli elencati nelle Liste rosse, o di organismi importanti per l’ecosistema interessato, in particolare quelli importanti per la crescita e la riproduzione di piante;
- d.
- non mettere in pericolo l’esistenza di specie di organismi non bersaglio;
- e.
- non pregiudicare in maniera grave o duratura l’equilibrio delle sostanze nell’ambiente;
- f.
- non pregiudicare in maniera grave o duratura funzioni importanti dell’ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo.
2 Gli organismi patogeni classificati nei gruppi 3 o 4 secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 agosto 19991 sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi o gli organismi patogeni invasivi non possono essere utilizzati direttamente nell’ambiente.
Stato 1° ottobre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali