Capitolo 4: Rimedi giuridici
< Art. 26 Promozione della ricerca, del dibattito pubblico e della formazione
> Art. 28 Ricorso delle associazioni
Art. 271 Procedura di ricorso
La procedura di ricorso č retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
1 Nuovo testo giusta il n. 93 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
Stato 28 novembre 2010
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