Capitolo 3: Esecuzione
< Art. 24 Obbligo d’informare; riservatezza
> Art. 26 Promozione della ricerca, del dibattito pubblico e della formazione
Art. 25 Tasse
Il Consiglio federale fissa le tasse per l’esecuzione da parte delle autorità federali e può stabilire importi minimi e massimi per le tasse cantonali. Può prevedere deroghe all’obbligo di pagare le tasse.
Stato 28 novembre 2010
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