Allegato 1.41
(art. 3)
Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
1 Definizioni
1 Sono considerati sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:
- a.
- tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (CFC), come:
- 1.
- il triclorofluorometano (CFC 11),
- 2.
- il diclorofluorometano (CFC 12),
- 3.
- il tetraclorodifluoroetano (CFC 112),
- 4.
- il triclorotrifluoroetano (CFC 113),
- 5.
- il diclorotetrafluoroetano (CFC 114),
- 6.
- il cloropentafluoroetano (CFC 115);
- b.
- tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HCFC), come:
- 1.
- il clorodifluorometano (HCFC 22),
- 2.
- il diclorotrifluoroetano (HCFC 123),
- 3.
- il diclorofluoroetano (HCFC 141),
- 4.
- il clorodifluoroetano (HCFC 142);
- c.
- tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (halon), come:
- 1.
- il bromoclorodifluorometano (halon 1211),
- 2.
- il bromotrifluorometano (halon 1301),
- 3.
- il dibromotetrafluoroetano (halon 2402);
- d.
- tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HBFC);
- e.
- 1,1,1-tricloretano (n. CAS 71-55-6);
- f.
- tetracloruro di carbonio (n. CAS 56-23-5);
- g.
- monobromometano (n. CAS 74-83-9);
- h.
- bromoclorometano (n. CAS 74-97-5).
2 Sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono i preparati con sostanze di cui al capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.
3 Sono considerate sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono le sostanze prodotte riciclando sostanze che impoveriscono lo strato di ozono senza che ne sia modificata la composizione chimica.
4 È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.
5 È considerato esportazione anche il trasporto da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale all’estero.
2 Fabbricazione
2.1 Divieto
La fabbricazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è vietata.
2.2 Deroga
In deroga al divieto di cui al numero 2.1 è autorizzata la fabbricazione di sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono.
3 Importazione
3.1 Sostanze
3.1.1 Divieto
L’importazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è vietata.
3.1.2 Deroga
1 Le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono possono essere importate con un’autorizzazione generale d’importazione secondo il numero 3.1.3:
- a.
- per gli impieghi di cui al numero 6.2; e
- b.
- da Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal del 16 settembre 19872 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e delle sue modifiche del 29 giugno 19903, 25 novembre 19924, 17 settembre 19975 e 3 dicembre 19996 (Protocollo di Montreal).
2 Per le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1 lettere a e c–h, l’autorizzazione generale d’importazione viene inoltre concessa soltanto limitatamente alle quantità approvate e agli impieghi approvati dalle Parti contraenti del Protocollo di Montreal.
3.1.3 Autorizzazione generale d’importazione
3.1.3.1 Principi
1 Chi intende importare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 3.1.2 necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.
2 Essa è concessa quale autorizzazione generale d’importazione di determinate sostanze per un periodo massimo di 18 mesi, scade di volta in volta alla fine dell’anno civile ed è munita di un numero.
3 Un’autorizzazione generale d’importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Essa è personale e non trasferibile.
4 L’imposizione doganale è retta dalla legislazione doganale.
5 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione conformemente alla legislazione doganale deve:
- a.
- in caso d’importazione, indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione generale d’importazione; o
- b.
- in caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, presentare all’ufficio doganale una copia dell’autorizzazione generale d’importazione.
6 Su domanda dell’UFAM, il titolare dell’autorizzazione generale d’importazione deve provare che l’importazione è avvenuta secondo le modalità prescritte. L’UFAM può richiedere tale prova entro i cinque anni successivi all’imposizione doganale.
7 L’UFAM revoca l’autorizzazione generale d’importazione se il titolare viola o non rispetta più le disposizioni ivi contenute.
8 L’UFAM informa i Cantoni in merito alla concessione ed alla revoca di autorizzazioni generali d’importazione.
3.1.3.2 Domanda
1 Chi desidera ottenere un’autorizzazione generale d’importazione deve presentare una domanda all’UFAM.
2 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- il nome e l’indirizzo del richiedente;
- b.
- i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri;
- c.
- per ogni sostanza da importare:
- 1.
- il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
- 2.
- la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 19867 sulla tariffa delle dogane (LTD),
- 3.
- la quantità prevista in chilogrammi,
- 4.
- i tipi d’impiego.
3 L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.
4 Le domande che riguardano sostanze contemplate al numero 1 capoverso 1 lettere a e c–h devono essere inoltrate almeno 14 mesi prima dell’inizio dell’anno civile in cui è prevista l’importazione.
5 In merito alle domande secondo il capoverso 4, l’UFAM decide entro 2 mesi dalla ricezione della decisione della Conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal concernente la quantità di una determinata sostanza che può essere importata per un determinato periodo e per un determinato impiego.
6 In merito alle domande complete concernenti le restanti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, l’UFAM decide entro 2 mesi.
3.2 Preparati e oggetti
3.2.1 Divieto
È vietata l’importazione di preparati e oggetti che:
- a.
- contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;
- b.
- sono stati fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sono elencati in un allegato del Protocollo di Montreal.
3.2.2 Deroga
Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica all’importazione di preparati e oggetti che possono essere importati secondo le disposizioni di cui agli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 se sono importati da Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.
4 Esportazione
4.1 Divieto
È vietata l’esportazione di:
- a.
- sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;
- b.
- oggetti il cui uso richiede sostanze che impoveriscono lo strato di ozono di cui al numero 1 capoverso 1 lettere a, c–f e h.
4.2 Deroga
Il divieto di cui al numero 4.1 lettera a non si applica all’esportazione verso Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.
4.3 Autorizzazione d’esportazione
4.3.1 Principi
1 Chi intende esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono con un peso lordo superiore a 20 kg necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.
2 Essa è concessa quale autorizzazione all’esportazione di determinate sostanze, è limitata a dodici mesi ed è munita di un numero.
3 L’autorizzazione d’esportazione autorizza il titolare ad una sola esportazione di determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono verso un determinato importatore straniero di uno Stato che si attiene alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera. Essa è personale e non trasferibile.
4 Le sostanze che vengono esportate devono essere munite di una denominazione d’origine.
5 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione conformemente alla legislazione doganale deve esibire l’autorizzazione d’esportazione al momento della dichiarazione doganale.
6 Su domanda dell’UFAM, si deve poter provare in qualsiasi momento, con la relativa documentazione, che l’esportazione è avvenuta secondo le modalità prescritte. L’onere della prova si estingue cinque anni dopo l’imposizione doganale.
7 L’UFAM revoca l’autorizzazione generale d’esportazione se le disposizioni ivi contenute non sono più rispettate.
8 L’UFAM informa i Cantoni in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni d’esportazione.
4.3.2 Domanda
1 Chi desidera ottenere un’autorizzazione d’esportazione deve presentare una domanda all’UFAM.
2 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- il nome e l’indirizzo del richiedente;
- b.
- il nome e l’indirizzo dell’esportatore estero;
- c.
- per ogni sostanza da esportare:
- 1.
- il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
- 2.
- la voce tariffale secondo gli allegati della LTD,
- 3.
- il nome e l’indirizzo del detentore precedente,
- 4.
- la quantità prevista in chilogrammi.
3 L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.
4 L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.
5 Obbligo di notifica per gli importatori e gli esportatori
1 Gli importatori e gli esportatori devono notificare all’UFAM entro il 31 marzo di ogni anno le quantità di sostanze che impoveriscono l’ozono di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 importate o esportate l’anno precedente.
2 Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d’impiego:
3 L’obbligo di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 non riguarda né lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale né il trasporto da uno di tali depositi all’estero.
6 Impiego
6.1 Divieto
È vietato l’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.
6.2 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono nella fabbricazione di preparati o oggetti che, secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.
2 Se, secondo lo stato della tecnica, non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica quando le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono vengono impiegate:
- a.
- come prodotti intermedi in vista della successiva trasformazione chimica completa;
- b.
- per gli scopi di ricerca e di analisi autorizzati ai sensi della decisione X/19 delle Parti contraenti del Protocollo di Montreal8.
3 L’UFAM può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee per altri impieghi se:
- a.
- secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze; e
- b.
- le sostanze che impoveriscono lo stato di ozono non vengono impiegate in quantità superiori a quella necessaria per lo scopo perseguito.
7 Disposizioni transitorie
I preparati e gli oggetti fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ed elencati in uno degli allegati del Protocollo di Montreal (n. 3.2.1 lett. b) possono essere importati ancora per un anno dopo l’entrata in vigore del relativo allegato del Protocollo di Montreal.
1 Aggiornato dal n. 45 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
2 RS 0.814.021
3 RS 0.814.021.1
4 RS 0.814.021.2
5 RS 0.814.021.3
6 RS 0.814.021.4
7 RS 632.10
8 Il testo di questa Dec. può essere ordinato contro pagamento o visionato gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultato al sito Internet www.cheminfo.ch.