Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Allegato 2.13

(art. 3)

Additivi per combustibili

1 Definizione

Gli additivi per combustibili sono sostanze o preparati aggiunti ai combustibili in particolare per migliorarne la combustione o la conservazione.

2 Etichettatura particolare

1 Sugli imballaggi degli additivi per combustibili si deve indicare in un’apposita etichetta che essi non possono essere impiegati per l’olio da riscaldamento «extra leggero» se contengono:

a.
composti alogenati o composti di metalli pesanti (tranne i composti del ferro); o
b.
sostanze, come ad esempio i composti del magnesio, che falsano il risultato della misurazione dell’indice di fuliggine nei controlli degli impianti a combustione alimentati a gasolio.

2 L’etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

3 Aggiunta a combustibili

Per l’aggiunta di additivi a combustibili si applicano i requisiti di cui all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico.



Stato 1° agosto 2011
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