Allegato 2.13
(art. 3)
Additivi per combustibili
1 Definizione
Gli additivi per combustibili sono sostanze o preparati aggiunti ai combustibili in particolare per migliorarne la combustione o la conservazione.
2 Etichettatura particolare
1 Sugli imballaggi degli additivi per combustibili si deve indicare in un’apposita etichetta che essi non possono essere impiegati per l’olio da riscaldamento «extra leggero» se contengono:
- a.
- composti alogenati o composti di metalli pesanti (tranne i composti del ferro); o
- b.
- sostanze, come ad esempio i composti del magnesio, che falsano il risultato della misurazione dell’indice di fuliggine nei controlli degli impianti a combustione alimentati a gasolio.
2 L’etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.
3 Aggiunta a combustibili
Per l’aggiunta di additivi a combustibili si applicano i requisiti di cui all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico.
1 RS 814.318.142.1
Stato 1° agosto 2011
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