Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 6: Obbligo di adottare provvedimenti d’indagine, di sorveglianza e di risanamento
< Art. 19 Controllo dei risultati
> Art. 21 Esecuzione

Art. 20

1 I provvedimenti d’indagine, di sorveglianza e di risanamento devono essere attuati dal titolare del sito inquinato.

2 L’autorità può obbligare terzi a effettuare l’indagine preliminare, ad attuare i provvedimenti di sorveglianza oppure a procedere all’indagine dettagliata se vi è motivo di presumere che, con il loro comportamento, abbiano causato l’inquinamento del sito.

3 Con l’approvazione del titolare del sito, l’autorità può obbligare terzi a elaborare il progetto di risanamento e ad applicare i provvedimenti di risanamento se, con il loro comportamento, hanno causato l’inquinamento del sito.


Stato 1° agosto 2012
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