Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Necessità della sorveglianza e del risanamento
< Art. 12 Protezione contro il deterioramento del suolo
> Art. 14 Indagine dettagliata

Art. 13 Procedura dell’autorità

1 Se un sito inquinato deve essere sorvegliato, l’autorità esige che si rediga un piano di sorveglianza e si adottino i provvedimenti che permettono di accertare un pericolo concreto di effetti nocivi o molesti prima che tale pericolo si verifichi. I provvedimenti di sorveglianza devono essere applicati fino a che non sussiste più la necessità della sorveglianza giusta gli articoli 9–12.1

2 Se un sito inquinato deve essere risanato (sito contaminato), l’autorità esige che:

a.
entro un termine adeguato venga eseguita un’indagine dettagliata;
b.
il sito venga sorvegliato fino alla conclusione del risanamento.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 2905).


Stato 1° agosto 2012
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