814.600
Ordinanza tecnica
sui rifiuti
(OTR)
del 10 dicembre 1990 (Stato 1° luglio 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 29, 30b, 30c, 30d, 30h capoverso 1, 39 capoverso 1, 45 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),2 visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 16 lettera c e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque,4
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Capitolo 2: Prescrizioni generali sul come ridurre e trattare i rifiuti
Sezione 2: Trattamento di determinati rifiuti
Art. 6 Rifiuti urbaniArt. 7 Rifiuti compostabili
Art. 8 Rifiuti speciali
Art. 9 Rifiuti edili
Art. 10 Divieto di mischiare
Art. 11 Obbligo di bruciare
Sezione 3: Riciclaggio di determinati rifiuti
Art. 12 Obbligo di riciclareArt. 13 Scorie provenienti dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani
Art. 14 Rifiuti urbani separati dopo la raccolta
Sezione 4: Pianificazione
Art. 15 Elenco dei rifiutiArt. 16 Piano di gestione dei rifiuti
Art. 17 Ubicazione degli impianti di trattamento
Art. 18 Comprensori di raccolta
Sezione 5: Procedure di autorizzazione: coordinamento e base di valutazione
Art. 19 Base di valutazioneArt. 20 Coordinamento delle procedure di autorizzazione
Capitolo 3: Discariche
Sezione 1: Autorizzazioni e sorveglianza
Art. 21 Obbligo dell’autorizzazioneArt. 22 Tipi di discarica
Art. 23 Elenco delle discariche
Art. 24 Domanda per l’autorizzazione di sistemazione
Art. 25 Rilascio dell’autorizzazione di sistemazione
Art. 26 Domanda per l’autorizzazione di gestione
Art. 27 Rilascio dell’autorizzazione di gestione
Art. 28 Sorveglianza
Art. 29 Procedura in caso di difetti
Sezione 2: Sistemazione e gestione
Art. 30 Ubicazione, sistemazione e chiusuraArt. 31 Grandezza minima
Art. 32 Rifiuti autorizzati
Art. 33 Prova dell’autorizzazione
Art. 34 Gestione
Art. 35 Esigenze supplementari per la gestione delle discariche per sostanze residue
Art. 36 Esigenze supplementari per la gestione delle discariche reattore
Capitolo 5: Impianti d’incenerimento dei rifiuti
Art. 38 Sistemazione e gestione degli impianti d’incenerimento per rifiuti urbaniArt. 39 Fornitura di scorie per il riciclaggio
Art. 40 Combustione di rifiuti speciali negli impianti d’incenerimento per rifiuti urbani
Art. 41 Sistemazione e gestione degli impianti d’incenerimento per rifiuti speciali
Art. 42 Sorveglianza
Capitolo 6: Impianti di compostaggio
Art. 43 Ubicazione e sistemazioneArt. 44 Gestione
Art. 45 Sorveglianza
Capitolo 7: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 46 Competenze della Confederazione e dei CantoniArt. 46a Geoinformazione
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 48 a 50Art. 51 Nuove discariche
Art. 52
Art. 53 Autorizzazione di gestire discariche esistenti
Art. 53a
Art. 54 a 57
Allegato 1
- Rifiuti autorizzati nelle discariche
- 1 Discariche per materiali inerti
- 11 Materiali inerti
- 12 Rifiuti edili
- 13 Residui vetrificati
- 2 Discariche per sostanze residue
- 21 Sostanze residue
- 3 Discariche reattore
- 31 Sostanze reattive
- 32 Rifiuti ammessi nei compartimenti per scorie
- 4 Prove
- 5 Disposizione transitoria
Allegato 2
- Esigenze concernenti l’ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica
- 1 Ubicazione
- 2 Sistemazione
- 21 Prescrizioni generali
- 22 Impermeabilizzazione
- 23 Drenaggio
- 24 Dispositivo di captazione e smaltimento dei biogas
- 3 Chiusura definitiva
Allegato 3
1 RS 814.01
2 Nuovo testo del comma giusta il n. II 15 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).
3 RS 814.20
4 Nuovo testo del comma 2 giusta il n. IV 4 dell’O del 27 ott. 1993, in vigore dal 1° dic. 1993 (RU 1993 3022).
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali