Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

814.600

Ordinanza tecnica
sui rifiuti

(OTR)

del 10 dicembre 1990 (Stato 1° luglio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 29, 30b, 30c, 30d, 30h capoverso 1, 39 capoverso 1, 45 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),2 visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 16 lettera c e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque,4

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Capitolo 1: Scopo e definizioni

Art. 1 Scopo

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 3 Definizioni

Capitolo 2: Prescrizioni generali sul come ridurre e trattare i rifiuti

Sezione 1: Informazione e formazione

Art. 4 Informazione e consulenza

Art. 5 Formazione

Sezione 2: Trattamento di determinati rifiuti

Art. 6 Rifiuti urbani

Art. 7 Rifiuti compostabili

Art. 8 Rifiuti speciali

Art. 9 Rifiuti edili

Art. 10 Divieto di mischiare

Art. 11 Obbligo di bruciare

Sezione 3: Riciclaggio di determinati rifiuti

Art. 12 Obbligo di riciclare

Art. 13 Scorie provenienti dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani

Art. 14 Rifiuti urbani separati dopo la raccolta

Sezione 4: Pianificazione

Art. 15 Elenco dei rifiuti

Art. 16 Piano di gestione dei rifiuti

Art. 17 Ubicazione degli impianti di trattamento

Art. 18 Comprensori di raccolta

Sezione 5: Procedure di autorizzazione: coordinamento e base di valutazione

Art. 19 Base di valutazione

Art. 20 Coordinamento delle procedure di autorizzazione

Capitolo 3: Discariche

Sezione 1: Autorizzazioni e sorveglianza

Art. 21 Obbligo dell’autorizzazione

Art. 22 Tipi di discarica

Art. 23 Elenco delle discariche

Art. 24 Domanda per l’autorizzazione di sistemazione

Art. 25 Rilascio dell’autorizzazione di sistemazione

Art. 26 Domanda per l’autorizzazione di gestione

Art. 27 Rilascio dell’autorizzazione di gestione

Art. 28 Sorveglianza

Art. 29 Procedura in caso di difetti

Sezione 2: Sistemazione e gestione

Art. 30 Ubicazione, sistemazione e chiusura

Art. 31 Grandezza minima

Art. 32 Rifiuti autorizzati

Art. 33 Prova dell’autorizzazione

Art. 34 Gestione

Art. 35 Esigenze supplementari per la gestione delle discariche per sostanze residue

Art. 36 Esigenze supplementari per la gestione delle discariche reattore

Capitolo 4: Deposito intermedio

Art. 37

Capitolo 5: Impianti d’incenerimento dei rifiuti

Art. 38 Sistemazione e gestione degli impianti d’incenerimento per rifiuti urbani

Art. 39 Fornitura di scorie per il riciclaggio

Art. 40 Combustione di rifiuti speciali negli impianti d’incenerimento per rifiuti urbani

Art. 41 Sistemazione e gestione degli impianti d’incenerimento per rifiuti speciali

Art. 42 Sorveglianza

Capitolo 6: Impianti di compostaggio

Art. 43 Ubicazione e sistemazione

Art. 44 Gestione

Art. 45 Sorveglianza

Capitolo 7: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 46 Competenze della Confederazione e dei Cantoni

Art. 46a Geoinformazione

Sezione 2: Modifiche del diritto vigente

Art. 47

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 48 a 50

Art. 51 Nuove discariche

Art. 52

Art. 53 Autorizzazione di gestire discariche esistenti

Art. 53a

Art. 54 a 57

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 58

Allegato 1
- Rifiuti autorizzati nelle discariche
- 1 Discariche per materiali inerti
- 11 Materiali inerti
- 12 Rifiuti edili
- 13 Residui vetrificati
- 2 Discariche per sostanze residue
- 21 Sostanze residue
- 3 Discariche reattore
- 31 Sostanze reattive
- 32 Rifiuti ammessi nei compartimenti per scorie
- 4 Prove
- 5 Disposizione transitoria

Allegato 2
- Esigenze concernenti l’ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica
- 1 Ubicazione
- 2 Sistemazione
- 21 Prescrizioni generali
- 22 Impermeabilizzazione
- 23 Drenaggio
- 24 Dispositivo di captazione e smaltimento dei biogas
- 3 Chiusura definitiva

Allegato 3


RU 1991 169


1 RS 814.01
2 Nuovo testo del comma giusta il n. II 15 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).
3 RS 814.20
4 Nuovo testo del comma 2 giusta il n. IV 4 dell’O del 27 ott. 1993, in vigore dal 1° dic. 1993 (RU 1993 3022).


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali