Capitolo 6: Scorie radioattive
Sezione 1: Immissione nell’ambiente
< Art. 79 Principio
> Art. 81 Misure di controllo
Art. 80 Immissione di scorie sotto forma di gas, di aerosol o di liquidi
1 Le scorie radioattive sotto forma di gas, di aerosol o di liquidi possono essere immesse nell’ambiente solo mediante l’aria espulsa nell’atmosfera, oppure per mezzo delle acque di scarico riversate nelle acque di superficie.
2 L’autoritą cui compete il rilascio delle licenze stabilisce per ogni azienda le quote massime ammissibili dell’immissione e, eventualmente, la sua concentrazione.
3 L’autoritą cui compete il rilascio delle licenze stabilisce le quote e le concentrazioni dell’immissione in modo che il valore operativo di dose riferito alla sorgente di cui all’articolo 7 e i valori limite d’immissione di cui all’articolo 102 non siano superati.
Stato 1° gennaio 2013
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