Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Applicazioni mediche delle radiazioni
Sezione 1: Principi
< Art. 25 Registrazione
> Art. 27 Esami radiologici su vasta scala

Art. 26 Radioscopia

1 La radioscopia può essere eseguita soltanto da un medico. I tecnici in radiologia medica (TRM) possono eseguire, secondo le istruzioni di un medico, una radioscopia di controllo dei campi di radioterapia.

2 Possono essere utilizzati unicamente impianti muniti di amplificatore d’immagine e regolazione automatica dell’intensità di dose.

3 Non sono ammesse radioscopie per visite di idoneità, in particolare nell’ambito di accertamenti per l’ammissione ad una assicurazione.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali