Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 10: Licenze e sorveglianza
Sezione 4: Sorveglianza
< Art. 135 Obbligo di diligenza del commerciante
> Art. 137 Controllo degli impianti medici e delle installazioni mediche contenenti sorgenti radioattive sigillate

Art. 136 Autoritą di sorveglianza

1 L’UFSP, l’INSAI e l’IFSN sono competenti per la sorveglianza della protezione delle persone e delle adiacenze.1

2 L’UFSP sorveglia le aziende nelle quali si rende necessaria soprattutto la protezione della popolazione, in particolare gli esercizi medici e gli istituti di ricerca e di insegnamento presso le universitą.

3 L’INSAI sorveglia le aziende nelle quali si rende necessaria soprattutto la protezione dei lavoratori, in particolare le aziende industriali e artigianali.

4 L’IFSN sorveglia:2

a.
gli impianti nucleari;
b.3
le indagini geologiche secondo l’articolo 35 della legge federale del 21 marzo 20034 sull’energia nucleare;
c.
5
d.
6
e.7
la ricezione rispettivamente la spedizione di sostanze radioattive negli o dagli impianti nucleari.

5 In caso di dubbio circa le competenze, le autoritą di sorveglianza si accordano tra di loro.

6 Le autoritą di sorveglianza considerano che il titolare della licenza ottemperi ai suoi obblighi organizzativi di cui all’articolo 132, se dispone di un sistema di garanzia di qualitą certificato da un servizio accreditato.


1 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
2 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
3 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 7 all’O del 10 dic. 2004 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).
4 RS 732.1
5 Abrogata dal n. I dell’O del 17 nov. 1999 (RU 2000 107).
6 Abrogata dal n. 3 dell’all. 7 all’O del 10 dic. 2004 sull’energia nucleare, con effetto dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali