Capitolo 10: Licenze e sorveglianza
Sezione 3: Obblighi del titolare della licenza
< Art. 134 Obbligo di tenere un registro e di allestire un rapporto
> Art. 136 Autoritā di sorveglianza
Art. 135 Obbligo di diligenza del commerciante
Il commerciante č autorizzato a vendere in Svizzera impianti o sorgenti radioattive, la cui attivitā supera il limite di licenza di cui all’appendice 3, colonna 10, soltanto a persone o aziende in possesso della relativa licenza.
Stato 1° gennaio 2012
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