Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 10: Licenze e sorveglianza
Sezione 3: Obblighi del titolare della licenza
< Art. 134 Obbligo di tenere un registro e di allestire un rapporto
> Art. 136 Autoritā di sorveglianza

Art. 135 Obbligo di diligenza del commerciante

Il commerciante č autorizzato a vendere in Svizzera impianti o sorgenti radioattive, la cui attivitā supera il limite di licenza di cui all’appendice 3, colonna 10, soltanto a persone o aziende in possesso della relativa licenza.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali