Capitolo 2: Protezione dell’uomo e dell’ambiente
Sezione 1: Principi della radioprotezione
< Art. 8 Giustificazione dell’esposizione alle radiazioni
> Art. 10 Valori limite di dose
Art. 9 Limitazione dell’esposizione alle radiazioni
Per limitare l’esposizione alle radiazioni di ogni individuo e dell’insieme delle persone colpite devono essere presi tutti i provvedimenti che si impongono secondo l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica.
Stato 1° gennaio 2007
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