Capitolo 2: Protezione dell’uomo e dell’ambiente
Sezione 1: Principi della radioprotezione
< Art. 7 Commissioni
> Art. 9 Limitazione dell’esposizione alle radiazioni
Art. 8 Giustificazione dell’esposizione alle radiazioni
Un’attività nella quale l’uomo o l’ambiente sono esposti a radiazioni ionizzanti (esposizione alle radiazioni) può essere svolta soltanto se commisurata ai vantaggi e ai pericoli connessi.
Stato 1° gennaio 2007
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