Capitolo 6: Disposizioni penali
< Art. 42 Emolumenti
> Art. 43a Manipolazione di sostanze radioattive contraria alle prescrizioni, irradiazione ingiustificata di cose
Art. 431 Irradiazione ingiustificata di persone
1 Chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata, č punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2
2 Chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata, con l’intenzione di nuocere alla sua salute, č punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria.3
3 Chiunque, per negligenza, espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata , č punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.4
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RS 732.1; RU 2004 5391).
2 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).
3 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).
4 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).