Capitolo 5: Procedura, protezione giuridica ed emolumenti
< Art. 41 Procedura e protezione giuridica
> Art. 43 Irradiazione ingiustificata di persone
Art. 42 Emolumenti
Il Consiglio federale stabilisce emolumenti per:
- a.
- il rilascio, il trasferimento, la modifica e la revoca di licenze;
- b.
- l’esercizio della sorveglianza e l’esecuzione dei controlli;
- c.
- la raccolta, il condizionamento, il deposito e l’eliminazione delle scorie radioattive.
Stato 1° gennaio 2007
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