Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Procedura, protezione giuridica ed emolumenti
< Art. 41 Procedura e protezione giuridica
> Art. 43 Irradiazione ingiustificata di persone

Art. 42 Emolumenti

Il Consiglio federale stabilisce emolumenti per:

a.
il rilascio, il trasferimento, la modifica e la revoca di licenze;
b.
l’esercizio della sorveglianza e l’esecuzione dei controlli;
c.
la raccolta, il condizionamento, il deposito e l’eliminazione delle scorie radioattive.

Stato 1° gennaio 2007
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali