Capitolo 3: Licenza e sorveglianza
< Art. 36 Obbligo di tenere un registro
> Art. 38 Eliminazione di fonti di pericolo
Art. 37 Sorveglianza
1 Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza.
2 L’autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s’impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell’esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi.
3 Per l’esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest’ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14 marzo 19581. Riguardo all’obbligo del segreto e all’obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle prescrizioni applicabili ai funzionari federali.
Stato 1° gennaio 2007
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